Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa all'elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dei fondi del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1973.