LEGGE

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

Numero 12 Anno 1951 GU 29.01.1951 Codice 051U0012

urn:nir:stato:legge:1951-01-03;12

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Testo vigente

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Articolo unico

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Comma 1

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913".