Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo di partenariato a Cotonou, dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009 nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi e' quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.