1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.