LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

Numero 92 Anno 1989 GU 15.03.1989 Codice 089G0102

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.