Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 108 dello Statuto delle Nazioni Unite.