LEGGE

Legge 873/1975 - Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970.

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970.

Numero 873 Anno 1975 GU 24.02.1976 Codice 075U0873

urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della convenzione stessa.