Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023, di seguito denominato «Accordo».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.