Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.