Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969:
a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo e' autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.