Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), firmata, a Londra il 29 marzo 1962, con Protocollo finanziario e Protocollo relativo ad alcune responsabilita' nei riguardi del programma iniziale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 28 della Convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla, legge 27 febbraio 1955 n. 64, a carico del fondo speciale inscritto al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63;
quanto a lire 2.572.000.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1963-64;
quanto a lire 1.200.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale inscritto al capitolo 580 dello stato di previsione del predetto Ministero per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
quanto a lire ((2.400.000.000)), mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del ripetuto Ministero destinato per l'anno finanziario 1965 a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.