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Legge 221/2004 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, del...

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 3

Numero 221 Anno 2004 GU 21.08.2004 Codice 004G0248

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;221

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.