Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.