Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Personale distaccato
Comma 2
Il contingente massimo di personale che puo' essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' pari a due unita'.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.