LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' -- Ufficio regionale per l'Europa -- concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati,

Numero 205 Anno 2015 GU 23.12.2015 Codice 15G00219

urn:nir:stato:legge:2015-12-07;205

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Personale distaccato

Comma 2

Il contingente massimo di personale che puo' essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' pari a due unita'.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.