Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 11 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
E' autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.
Art. 4
#Comma 1
All'onere di L. 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
All'onere di L. 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.