Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione e di scambi cinematografici tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco con norme di procedura, fatto a Rabat il 29 luglio 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1994-1996, valutato in lire 10 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.