Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo comune relativo all'applicazione della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 e della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, e successivi protocolli, sulla responsabilita' civile dell'esercente nucleare, e del relativo atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VII del protocollo stesso
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale