Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno - 1 novembre 1975.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.