Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 39 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al "Fondo sociale" istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al "Fondo sanitario nazionale".