Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato ed al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.
Art. 3
#Comma 1
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 7.575 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.