Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.