LEGGE

Legge 10/2022 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. (22G00015)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018. (22G00015)

Numero 10 Anno 2022 GU 18.02.2022 Codice 22G00015

urn:nir:stato:legge:2022-01-21;10

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Agreement

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Comma 1


AIR SERVICES AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF RWANDA

Parte di provvedimento in formato grafico


Accordo-art. 1

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Comma 1


ACCORDO SUI SERIVIZI AEREI
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA

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PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda nel presente Accordo di seguito indicati come le "Parti Contraenti",

in quanto firmatari della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando contribuire al progresso dell'aviazione civile internazionale;

desiderando concludere un Accordo allo scopo di stabilire ed operare servizi aerei tra i propri rispettivi territori ed oltre;
hanno concordato quanto segue:

INDICE

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Applicabilita' della Convenzione di Chicago
Art. 3 Concessione di diritti
Art. 4 Designazione ed autorizzazioni di esercizio
Art. 5 Ritiro, revoca o sospensione delle autorizzazioni di esercizio
Art. 6 Applicabilita' delle leggi e dei regolamenti
Art. 7 Riconoscimento di certificati e delle licenze
Art. 8 Sicurezza aerea
Art. 9 Protezione dell'aviazione
Art. 10 Oneri d'uso
Art. 11 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
Art. 12 Disciplina della concorrenza
Art. 13 Tariffe
Art. 14 Conversione e trasferimento delle entrate
Art. 15 Principi che regolano la capacita' e l'esercizio dei diritti
Art. 16 Rappresentanza delle compagnie aeree
Art. 17 Assistenza a terra
Art. 18 Sistema di prenotazione computerizzato
Art. 19 Accordi di cooperazione
Art. 20 Statistiche
Art. 21 Consultazioni ed emendamenti
Art. 22 Composizione delle controversie
Art. 23 Conformita' a convenzioni multilaterali
Art. 24 Recesso
Art. 25 Registrazione
Art. 26 Entrata in vigore

Annesso 1 Tabella delle Rotte
Annesso 2 Accordi di cooperazione

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ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Per le finalita' del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) "Autorita' Aeronautiche" indica, nel caso del Governo della Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; nel caso del Governo della Repubblica del Ruanda, il Ministero incaricato dei Trasporti, o, in entrambi i casi, altro soggetto o ente autorizzato ad espletare le funzioni attualmente esercitabili dalle summenzionate autorita' o funzioni simili;
(b) "servizi concordati" indicano i servizi aerei di linea sulle rotte specificate nell'Annesso 1 del presente Accordo per il trasporto di passeggeri, merci e posta, separatamente o in combinazione
(c) " Accordo" indica il presente Accordo, gli Annessi e tutti gli emendamenti ad essi o al presente Accordo;
(d) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "vettore aereo" e "scalo non commerciale " recano il significato ad essi attribuiti dall'Articolo 96 della Convenzione di Chicago;
(e) "Certificato di Operatore Aereo" indica un documento rilasciato ad un vettore aereo dalle autorita' aeronautiche di una Parte Contraente attestante che il vettore aereo in questione per capacita' ed organizzazione professionale e' idoneo a garantire il corretto funzionamento dell'aeromobile per le attivita' di aviazione specificate nel certificato.
(f) con "dotazioni dell'aeromobile" si intendono i beni, diversi dalle provviste e dalle parti di ricambio di natura sostituibile, da utilizzarsi a bordo dell'aeromobile durante il volo, ivi comprese le attrezzature di emergenza e sopravvivenza.;
(g) "capacita'" e' la quantita' di servizi offerti ai sensi del presente Accordo, generalmente misurati in numero di voli (frequenze) o di posti o di tonnellate di merci offerte su un mercato (coppia di citta' o paese - paese) su una rotta per un periodo specifico, ovvero giornalmente, settimanalmente, stagionalmente o annualmente.
(h) "Convenzione" indica la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma il 7 dicembre 1944 e include ogni Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento apportato agli Annessi o alla Convenzione ai sensi degli Articoli 90 e 94, nella misura in cui tale emendamento o annesso sia in qualsiasi momento vigente per entrambe le Parti Contraenti;
(i) "cambio di macchina" significa una sostituzione di un aeromobile in un punto sulle rotte specificate
(j) "code sharing" indica una operazione condotta da un vettore aereo designato utilizzando il codice alfanumerico e il numero di volo di un altro vettore aereo in aggiunta al proprio codice alfanunnerico e numero di volo.
(k) "vettore designato" significa un vettore designato ed autorizzato ai sensi dell'Articolo 4 del presente Accordo;
(l) "UE" sta per Unione Europea, "Stato Membro UE" indica gli Stati Membri dell'Unione Europea; con "Trattati UE" si intendono il "Trattato sull'Unione Europea" e il "Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea";
(m) con "Associazione Europea di Libero Scambio - (EFTA)" si indica l'Associazione dei seguenti paesi e/o loro cittadini idonei a possedere vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana ai sensi degli accordi aerei internazionali, con riguardo specifico a: (a) la Repubblica di Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo), (d) la Confederazione Elvetica (ai sensi dell'Accordo sul Trasporto Aereo tra la Comunita' Economica e la Confederazione Elvetica);
(n) con "ricambi" si indicano articoli da utilizzare nella riparazione o per la sostituzione di parti di un aeromobile durante il volo, comprese le forniture di magazzino;
(o) "rotte specificate" sono le rotte specificate all'Annesso 1 del presente Accordo (Tabella delle Rotte)
(p) con "provviste di bordo" si indicano i beni di consumo pronti all'uso da utilizzare o vendere a bordo di un aeromobile durante il voto, comprese le forniture di magazzino;
(q) il termine "territorio" in relazione ad una Parte Contraente reca il significato ad esso attribuito dall'Articolo 2 della Convenzione di Chicago;
(r) con "tariffe" si intendono i prezzi da corrispondere per il trasporto di passeggeri, bagaglio e merci e le condizioni alle quali tali prezzi si applicano, ivi inclusi i costi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari, escludendo tuttavia la remunerazione o le condizioni per il trasporto di posta;
(s) con "oneri d'uso" si intende un onere imposto ad un vettore aereo dalla autorita' competente o da questa consentito a fronte della messa a disposizione di immobili o strutture aeroportuali o di strutture per la navigazione aerea (ivi comprese le strutture per i sorvoli), o i servizi e le strutture correlati per l'aeromobile, gli equipaggi, i passeggeri e le merci.
2. Nel presente Accordo ogni riferimento a (1) cittadini della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a cittadini degli Sati Membri dell'Unione Europea o della Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA); (2) vettori della Repubblica Italiana e' inteso essere riferito a vettori designati dalla Repubblica Italiana.


Accordo-art. 2

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Art. 2

Comma 1


ARTICOLO 2 - APPLICABILITA' DELLA CONVENZIONE

Le disposizioni del presente Accordo sono soggette alle disposizioni della Convenzione di Chicago nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili al servizio aereo internazionale.


Accordo-art. 3

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Art. 3

Comma 1


ARTICOLO 3 - CONCESSIONE DI DIDIRITTI

1. Ciascuna Parte Contraente concede altra Parte Contraente i diritti di seguito specificati in relazione ai servizi aerei di linea di questa:
(a) il diritto di sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza atterrarvi;
(b) il diritto di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte Contraente
2. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di operare servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte annessa al presente Accordo (di seguito indicati come "i servizi concordati" e le "rotte specificate").
3. Nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, i vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente godono del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di prendere a bordo o scaricare passeggeri, merci e posta aventi destinazione o origine in alti punti cosi' specificati.
4. Nulla di quanto disposto ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo va inteso conferire ai vettori aerei designati di una Parte Contraente il diritto di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci e posta, contro remunerazione o locazione e aventi destinazione in un altro punto all'interno del territorio dell'altra Parte Contraente.
5. Se a causa di conflitto armato, disordini o sviluppi politici o circostanze speciali e inconsuete un vettore aereo designato di una Parte Contraente non sia in grado di operare un servizio sulle sue normali rotte, l'altra Parte Contraente si adoperera' al meglio per rendere possibile la continuita' del servizio tramite una idonea riorganizzazione temporanea delle rotte.


Accordo-art. 4

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Art. 4

Comma 1


ARTICOLO 4 - DESIGNAZIONE ED AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare uno o piu' vettori aerei allo scopo di operare i servizi concordati su ciascuna delle rotte specificate all'Annesso 1 e di ritirare o modificare tali designazioni. Le designazioni vengono fatte in forma scritta.
2. Una volta ricevute, nella forma e modalita' prescritte, la designazione e la richiesta da parte del vettore designato, l'altra Parte concede le idonee autorizzazioni e permessi con tempi procedurali minimi, a condizione che:
a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana:
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dei Trattati UE e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alla normativa dell'Unione Europea; e
(ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione e
(iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, e sia soggetto al controllo effettivo di Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o di cittadini di tali Stati.
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:
(i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda e disponga di una valida Autorizzazione di Esercizio, conforme alle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; e
(ii) l'effettivo controllo regolatorio sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dalla Repubblica del Ruanda, responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore aereo e l'autorita' aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza o sia soggetto al controllo effettivo della Repubblica del Ruanda e/o di suoi cittadini.
c) il vettore aereo designato sia idoneo a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalla Parte che riceve la designazione - conformi alle diposizioni della Convenzione - per l'esercizio di servizi aerei Internazionali.
3. Una volta ricevuta l'autorizzazione di esercizio di cui al paragrafo 2, del presente Articolo, un vettore aereo designato puo' in qualsiasi momento iniziare ad operare i servizi concordati per i quali e' stato designato, sempre che il vettore aereo rispetti le disposizioni applicabili del presente Accordo.


Accordo-art. 5

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Art. 5

Comma 1


ARTICOLO 5 - RITIRO, REVOCA O SOSPENSIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di negare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo designato dall'altra Parte o di revocare, sospendere o imporre condizioni su tali autorizzazioni in via temporanea o permanente, laddove:
a) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica Italiana
(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica Italiana secondo quanto previsto dai Trattati UE o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea; o
(ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dallo Stato Membro dell'Unione Europea responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
(iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, a Stati Membri dell'Unione Europea o dell'EFTA e/o a cittadini di tali Stati o non sia soggetto al loro controllo effettivo.
b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Ruanda:
(i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Ruanda, o non disponga di una valida autorizzazione di esercizio conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili della Repubblica del Ruanda; o
(ii) l'effettivo controllo regolatorio del vettore aereo non sia esercitato o mantenuto dalla Repubblica del Ruanda responsabile del rilascio allo stesso del Certificato di Operatore Aereo o l'autorita' aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
(iii) il vettore aereo non sia posseduto, direttamente o in virtu' del possesso di una quota di maggioranza, o non sia effettivamente controllato dalla Repubblica del Ruanda e/o da suoi cittadini.
c) tale vettore aereo sia incapace di dimostrare la propria idoneita' a soddisfare i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati in conformita' alla Convenzione all'esercizio di servizi aerei internazionali dalla Parte che riceve la designazione; o
d) Il vettore aereo non sia conforme alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede tali diritti; o
e) Il vettore aereo in altro modo non operi in conformita' alle condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo.
2. Salvo il caso in cui la revoca o la sospensione immediate o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo siano necessarie per evitare altre infrazioni di leggi e/o regolamenti, tale diritto puo' essere esercitato solo a seguito di consultazione con l'altra Parte Contraente, in conformita' a quanto disposto dall'Articolo 21 del presente Accordo.
3. Nell'esercitare i propri i diritti ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, la Repubblica del Ruanda non effettua discriminazioni tra vettori aerei di Stati Membri della UE sulla base della nazionalita'


Accordo-art. 6

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Art. 6

Comma 1


ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla pernnanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili mentre si trovano sul proprio territorio sono applicate agli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e debbono essere rispettati da tali aeromobili all'ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente.
2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, la permanenza o la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta dell'aeromobile, ivi inclusi i regolamenti relativi all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena sono osservati da o per conto dei passeggeri, merci e posta dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente all'ingresso, durante la permanenza o alla partenza dal territorio della prima Parte Contraente.
3. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un controllo semplificato, salvo sussistano motivi di sicurezza, controllo narcotici, prevenzione di ingresso illegale o circostanze particolari.


Accordo-art. 7

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Art. 7

Comma 1


ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI E DELLE LICENZE

1. I certificati di aeronavigabilita', i certificati di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati secondo le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente, ivi compresi, nel caso della Repubblica Italiana, le leggi e i regolamenti dell'Unione Europea, che siano in corso di validita', sono riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente per le finalita' di operare I servizi concordati, sempre che i requisiti per il rilascio o la convalida di tali certificate o brevetti siano pari o al di sopra degli standard minimi stabiliti ai sensi della Convenzione di Chicago.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere come validi, per le finalita' di sorvolo del proprio territorio, certificati di aeronavigablita', certificati di idoneita' e licenze concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte Contraente.


Accordo-art. 8

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Art. 8

Comma 1


ARTICOLO 8 - SICUREZZA AEREA

1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facolta' di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall'altra Parte Contraente relativamente alle strutture aeronautiche, all'equipaggio di bordo, all'aeromobile e al funzionamento dell'aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l'altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente i pertinenti standard di sicurezza, che siano come minimo pari agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione (Doc 7300), l'altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi dell'Associazione Internazionale Aviazione Civile (ICAO). L'altra Parte Contraente adottera' allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.
3. Conformemente a quanto disposto dall'Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo di una Parte Contraente che operi servizi con destinazione o origine nel territorio di un'altra parte possa, mentre si trova nel territorio dell'altra Parte Contraente, possa essere soggetto ad una ispezione da parte dei rappresentanti autorizzati dell'altra Parte Contraente, a condizione che cio' non causi un irragionevole ritardo nelle operazioni dell'aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all'Articolo 33 della Convenzione, scopo di tale ispezione e' la verifica della validita' della pertinente documentazione dell'aeromobile, dei brevetti dell'equipaggio e della conformita' delle attrezzature e dello stato dell'aeromobile agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione.
4. Ove si renda necessaria una azione urgente per garantire la sicurezza delle operazioni di un aeromobile, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l'autorizzazione di esercizio di uno o piu' vettori aerei dell'altra Parte Contraente.
5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformita' a quanto disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l'adozione cessano di esistere.
6. Con riferimento al paragrafo 2 del presente Articolo, ove si ritenga che, una volta trascorso il periodo di tempo concordato, una Parte Contraente continui ad essere non conforme agli standard ICAO, della questione dovrebbe essere informato il Segretario Generale dell'ICAO. Questultimo dovrebbe inoltre essere informato della successiva soddisfacente risoluzione della situazione.
7. Qualora la Repubblica Italiana abbia designato un vettore aereo il cui controllo regolatorio sia esercitato e mantenuto da un altro Stato Membro dell'Unione Europea, i diritti dell'altra Parte Contraente ai sensi del presente Articolo sono ugualmente applicati in relazione all'adozione, esercizio o mantenimento degli standard di sicurezza da parte di tale altro Stato Membro dell'Unione Europea ed in relazione alla autorizzazione di esercizio di tale vettore aereo.


Accordo-art. 9

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Art. 9

Comma 1


ARTICOLO 9 - PROTEZIONE DELL'AVIAZIONE

1. Coerentemente con i diritti e gli obblighi contratti ai sensi del diritto internazionale, le Parti Contraenti riaffermano che gli obblighi reciprocamente assunti in materia di protezione della sicurezza dell'aviazione civile formano parte integrante del presente Accordo. Senza porre alcun limite alla generalita' dei diritti e degli obblighi contratti in virtu' del diritto internazionale, le Parti Contraenti operano, in particolare, in conformita' alle disposizioni della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fermata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili fermata all'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firrnata a Montreal il 23 settembre 1971 e del Protocollo Integrativo di Montreal per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988, della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento, firmato a Montreal il 1 marzo 1991, come pure di altri eventuali protocolli o convenzioni in materia di protezione dell'aviazione civile che siano vincolanti per entrambe le Parti.
2. A richiesta le Parti Contraenti si prestano reciprocamente tutta l'assistenza necessaria a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili ed altri atti illegittimi contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.
3. Le Parti Contraenti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformita' alle norme in materia di protezione dell'aviazione civile sancite dall'ICAO come Annessi alla Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili alle Parti Contraenti; esse richiedono che gli operatori degli aeromobili inseriti nel proprio registro o gli operatori di aeromobili che hanno nel territorio delle Parti Contraenti la sede di attivita' principale o la residenza permanente o, nel caso della Repubblica Italiana, gli operatori di aeromobili stabiliti nel territorio italiano ai sensi dei Trattati UE ed in possesso di valide Autorizzazioni di Esercizio conformi alla normativa dell'Unione Europea, e gli operatori degli aeroporti nei loro territori agiscano in conformita' a tali disposizioni in materia di protezione dell'aviazione.
1. Ciascuna Parte Contraente acconsente a che i propri operatori di aeromobili siano soggetti all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dell'aviazione applicate dall'altra Parte Contraente relativamente all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal suo territorio, che siano conformi alla legge vigente in tale Paese, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea.
2. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'effettiva applicazione nel proprio territorio di misure idonee a proteggere l'aeromobile ed ispezionare passeggeri, equipaggio, bagaglio a mano, bagagli, merci e provviste dell'aeromobile prima e durante le operazioni di imbarco o carico. Ciascuna Parte Contraente si dimostrera' disponibile a considerare ogni richiesta dell'altra Parte Contraente relativa a misure di sicurezza eccezionali per far fronte ad una particolare minaccia.
6. Qualora si verifichi la cattura illegittima di un aeromobile civile, o si verifichino altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, di aeroporti o strutture di navigazione aerea, le Parti Contraenti si prestano reciproca assistenza facilitando la comunicazione e adottando altre misure idonee a far cessare rapidamente e in sicurezza tale cattura o minaccia di cattura.
7. Qualora una Parte Contraente riscontri problemi occasionali relativamente al presente Articolo in materia di protezione dell'aviazione civile, le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti possono richiedere immediate consultazioni con le autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente.


Accordo-art. 10

#

Art. 10

Comma 1


ARTICOLO 10 - ONERI D'USO

1. Le Parti Contraenti non impongono o consentono che siano imposti al vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei che operano servizi aerei internazionali simili.
2. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le consultazioni tra i propri enti competenti alla imposizione degli oneri e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le strutture messe a disposizione da tali autorita', ove possibile tramite le organizzazioni rappresentative di tali vettori aerei. Le proposte di modifica degli oneri d'uso dovrebbero essere annunciate agli utenti con ragionevole preavviso in modo da consentire agli stessi di esprimere le proprie opinioni prima della entrata in vigore delle modifiche. Ciascuna Parte Contraente incoraggia le proprie autorita' competenti e gli utenti a scambiare pertinenti informazioni relative agli oneri d'uso.


Accordo-art. 11

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Art. 11

Comma 1


ARTICOLO 11 - ESENZIONE DA DAZI DOGANALI ED ALTRE IMPOSTE

1. Gli aeromobili impiegati su servizi aerei Internazionali dai vettori aerei designati di una Parte Contraente, nonche' le dotazioni ordinarie, le parti di ricambio compresi I motori, le forniture di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo (ivi compresi cibo, bevande e tabacco) presenti a bordo di tale aeromobile sono esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di dazio doganale, diritti di ispezione ed altri oneri fiscali al momento dell'ingresso nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tale dotazione ordinaria e tali altri beni rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Gli aeromobili sono inoltre esentanti dagli stessi dazi, diritti ed oneri, ad eccezione degli oneri corrispondenti ai servizi erogati per:
a) Il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate introdotte nel territorio di una Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente e finalizzate esclusivamente ad essere utilizzate dagli aeromobili di detto vettore aereo.
b) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio inclusi i motori e le dotazioni ordinarie aviotrasportate caricati a bordo nel territorio di ciascuna Parte Contraente dagli aeromobili dei vettori aerei designati di una Parte Contraente nell'esercizio dei servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' di detta altra Parte Contraente, e finalizzati ad uso e consumo esclusivo durante il volo.
3. Le esenzioni da dazi doganali ed altri oneri si applicano, a condizione di reciprocita', alle uniformi del personale, ai computer e alle stampanti per i biglietti temporaneamente importati nel territorio di una Parte Contraente e finalizzate all'uso esclusivo del vettore aereo designato dell'altra Parte Contraente. I beni in regime di importazione temporanea sono ri-esportati entro un periodo massimo di 24 mesi. Allo scadere di tale termine di 24 mesi detti beni sono soggetti alla imposizione di IVA sulle importazioni e ai dazi doganali.
4. I materiali oggetto delle esenzioni dai dazi doganali ed altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati ove non utilizzati, a meno che non venga garantito il loro trasferimento ad altro vettore aereo internazionale o ne venga consentita l'importazione permanente, secondo le disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
5. Le esenzioni stabilite nel presente Articolo, applicabili anche alla parte dei materiali summenzionati utilizzati o consumati durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, sono concesse a condizione di reciprocita' e possono essere soggette al rispetto delle specifiche formalita' normalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.
6. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo impedisce alla Repubblica Italiana di imporre, su base non discriminatoria, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito nel proprio territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato della Repubblica del Ruanda che operi tra un punto del territorio della Repubblica Italiana e un altro punto nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro Stato Membro UE.


Accordo-art. 12

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Art. 12

Comma 1


ARTICOLO 12 - CONCORRENZA LEALE

1. Le Parti Contraenti riconoscono come obiettivo comune la possibilita' di operare in un ambiente competitivo leale e, per i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti, di disporre di pari ed eque opportunita' di concorrenza nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. Pertanto le Parti Contraenti adottano tutte le misure idonee ad assicurare il pieno raggiungimento di tale obiettivo.
2. Le Parti Contraenti affermano l'importanza di una concorrenza libera, leale e non distorta ai fini della promozione degli obiettivi del presente Accordo ed evidenziano come l'esistenza di una normativa generale sulla concorrenza e di una autorita' indipendente della concorrenza nonche' l'applicazione rigorosa ed effettiva delle rispettive leggi sulla concorrenza siano importanti per una offerta efficace dei servizi di trasporto. Le leggi sulla concorrenza di ciascuna Parte Contraente disciplinanti le materie oggetto del presente Articolo, e i loro successivi emendamenti, si applicano alle operazioni dei vettori aerei entro la giurisdizione della rispettiva Parte Contraente. Le Parti Contraenti condividono gli obiettivi di compatibilita' e convergenza della normativa sulla Concorrenza e della sua effettiva applicazione. Esse coopereranno, ove opportuno, sulla effettiva applicazione della legge sulla concorrenza, nonche' sulla divulgazione, nel rispetto delle rispettive regole e giurisprudenza, da parte dei rispettivi vettori aerei o di altri cittadini, di informazioni rilevanti ai fini di una azione di legge sulla concorrenza da parte delle autorita' della concorrenza di ciascuno.
3. Nulla di quanto disposto nel presente Accordo puo' influenzare, limitare o pregiudicare in alcun modo l'autorita' e i poteri delle autorita' e dei tribunali competenti in materia di concorrenza dell'una o l'altra Parte Contraente (e della Commissione Europea) e tutte le questioni relative all'applicazione della normativa sulla concorrenza continuano a ricadere sotto la competenza esclusiva di tali autorita' e tribunali. Pertanto qualsiasi azione adottata in virtu' del presente Articolo da una Parte Contraente non pregiudica in alcun modo le azioni intraprese da tali autorita' e tribunali.
4. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente Articolo ricadono sotto l'esclusiva responsabilita' delle Parti Contraenti e sono dirette esclusivamente all'altra Parte Contraente e/o ai vettori aerei che operano servizi di trasporto aventi destinazione/origine nelle Parti Contraenti. Tale azione non e' soggetta alla procedura di composizione delle controversie prevista all'Articolo 24 dell'Accordo.

Concorrenza sleale
5. Ciascuna Parte Contraente elimina tutte le forme di discriminazione o pratiche sleali che possano influire in maniera avversa sulla pari e leale opportunita' dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo.

Sussidi ed aiuti pubblici
6. Le Parti Contraenti non offrono ne' autorizzano sussidi o aiuti pubblici ai rispettivi vettori aerei ove tali sussidi o aiuti influenzino ingiustificatamente in modo avverso la leale e pari opportunita' dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente a competere nell'offerta di servizi di trasporto aereo. Tali sussidi ed aiuti pubblici possono includere, in via non esaustiva, il finanziamento incrociato, la compensazione delle perdite operative, la messa a disposizione di capitali; sovvenzioni, garanzie, prestiti o assicurazioni a condizioni di favore, tutela dal fallimento, rinuncia al recupero di somme dovute, rinuncia ad un normale ritorno sugli investimenti in fondi pubblici, sgravi fiscali o esenzioni fiscali, compensazioni per oneri finanziari imposti da autorita' pubbliche ed accesso su base discriminatoria o non commerciale alle strutture e servizi di navigazione aerea e aeroportuali, al carburante, all'assistenza a terra, ai servizi di sicurezza, ai sistemi di prenotazione computerizzati, alla assegnazione delle bande orarie (slot) o ad altre strutture e servizi connessi necessari all'esercizio dei servizi aerei.
7. Qualora una Parte Contraente metta a disposizione di un vettore aereo sussidi o aiuti pubblici nel senso indicato al precedente paragrafo 6, deve garantire la trasparenza di tale misura tramite ogni mezzo adeguato, ivi compresa la richiesta che il vettore aereo identifichi il contributo o aiuto pubblico chiaramente e separatamente nella propria contabilita'.
8. Ciascuna Parte Contraente, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, mette a disposizione di quest'ultima in un arco di tempo ragionevole i rendiconti finanziari relativi alle entita' poste sotto la giurisdizione della prima Parte Contraente e qualsiasi altra informazione che possa essere ragionevolmente richiesta dall'altra Parte Contraente ad evidenza del rispetto delle disposizioni del presente Articolo. Tali informazioni possono includere informazioni dettagliate relative ai contributi o aiuti pubblici intesi ai sensi del precedente paragrafo 6. La presentazione di tali informazioni puo' essere soggetta a trattamento di riservatezza dalla Parte Contraente richiedente l'accesso alle informazioni.
9. Nel rispetto di qualsiasi misura adottata dalla competente autorita' e/o tribunale competente in materia di concorrenza, per l'applicazione delle regole di cui ai paragrafi 5 e 6:
a) Qualora una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo sia soggetto a discriminazione o pratiche scorrette nel senso indicato ai precedenti paragrafi 5 e 6 e cio' possa essere dimostrato, essa puo' presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, una Parte Contraente puo' anche contattare gli enti pubblici competenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale, per discutere questioni relative al presente Articolo. Inoltre, nell'ottica di risolvere il problema, una Parte Contraente puo' richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente. Tali consultazioni avranno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno reciprocamente informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.
b) Nel caso in cui una Parte Contraente non riesca a risolvere la questione tramite consultazione entro trenta (30) giorni dall'avvio delle stesse o le consultazioni non inizino entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta concernente una presunta violazione dei precedenti paragrafi 5 e 6, la Parte Contraente richiedente la consultazione ha la facolta' di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori aerei dell'altra Parte Contraente tramite rifiuto, negazione, revoca o sospensione della autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure. Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate, per ambito e durata, allo stretto necessario.

Antitrust
10. Ciascuna Parte Contraente applica in maniera efficace le normative antitrust in conformita' al paragrafo 2 e vieta ai vettori aerei:
a) di concludere accordi, decisioni o di avviare pratiche concertate con qualsiasi altro vettore aereo, tali che possano influenzare i servizi di trasporto aereo aventi destinazione/origine in tale Parte Contraente e che abbiano lo scopo o l'effetto di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza. Tale divieto puo' essere dichiarato inapplicabile laddove tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscano a migliorare la produzione o distribuzione di servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, consentendo ai consumatori di godere equamente dei vantaggi risultanti e non puo': (a) imporre ai vettori aerei interessati limitazioni che non siano indispensabili al raggiungimento di tali obiettivi; (b) concedere a tali vettori aerei la possibilita' di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei servizi in questione;
b) di abusare di posizione dominante in modo tale da influire sui servizi di trasporto aventi destinazione/origine nella Parte Contraente.
11. Ciascuna Parte Contraente garantisce l'esecuzione delle regole antitrust di cui al precedente paragrafo 10 esclusivamente in relazione alla propria autorita' e propri tribunali competenti in materia di concorrenza.
12. Fatte salve le azioni adottate dalla autorita' e/o tribunale competente in materia di concorrenza in merito alla esecuzione delle regole di cui al precedente paragrafo 10, ove una Parte Contraente rilevi che un vettore aereo subisca gli effetti di una presunta violazione del precedente paragrafo 10 e cio' possa essere provato, essa puo' presentare osservazioni in forma scritta all'altra Parte Contraente. Dopo aver informato l'altra Parte Contraente, la Parte Contraente puo' inoltre contattare enti governativi responsabili nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi enti a livello centrale, regionale, provinciale o locale allo scopo di discutere le problennatiche relative al presente Articolo. Inoltre una Parte Contraente puo' richiedere consultazioni sulla materia in oggetto all'altra Parte Contraente nell'ottica di risolvere la questione. Tali consultazioni hanno inizio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le Parti Contraenti si scambieranno informazioni sufficienti a consentire una piena disamina delle preoccupazioni espresse da una delle Parti Contraenti.
13. Qualora le Parti Contraenti non raggiungano una soluzione della questione tramite consultazioni entro trenta (30) giorni dall'inizio delle consultazioni o le consultazioni non abbiano inizio entro un periodo di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta in cui si esplicitino le presunte violazioni del paragrafo 10 e, sempre che le autorita' o tribunali competenti in materia di concorrenza abbiano rilevato violazioni delle norme antitrust, la Parte Contraente che ha richiesto la consultazione ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nel presente Accordo ai vettori dell'altra Parte Contraente tramite, rifiuto, negazione, revoca o sospensione dell'autorizzazione/licenza di esercizio o tramite imposizione delle condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio di tali diritti, o applicazione di dazi o adozione di altre misure.
Tutte le azioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono appropriate, proporzionate e limitate per ambito e durata allo stretto necessario.


Accordo-art. 13

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Art. 13

Comma 1


ARTICOLO 13 - TARIFFE

1. Ciascuna Parte Contraente acconsente che le tariffe per i servizi aerei vengano stabilite da ciascun vettore aereo designato sulla base di proprie considerazioni commerciali e di mercato. Le Parti Contraenti non richiedono alle proprie compagnie aeree di consultare altre compagnie aeree in merito alle tariffe che queste impongono o propongono di imporre per i servizi oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di richiedere la notifica o la registrazione di ogni tariffa intesa essere imposta dai propri vettori aerei. Le Parti Contraenti non richiedono la notifica o la registrazione di tariffe intese essere imposte dai vettori aerei dell'altra Parte Contraente. Le Tariffe possono rimanere in vigore a meno che non siano successivamente disapprovate ai sensi dei seguenti paragrafi 4 o 5.
3. L'intervento delle Parti Contraenti e' limitato alla:
(a) tutela dei consumatori da tariffe eccessive, dovute ad abuso di posizione dominante;
(b) prevenzione da tariffe la cui applicazione costituisce un comportamento anticoncorrenziale o sia potenzialmente o intenzionalmente volta a prevenire, limitare o distorcere la concorrenza o ad escludere un concorrente dalla rotta.
4. Ciascuna Parte Contraente puo' unilateralmente bloccare una tariffa registrata o imposta da uno dei propri vettori aerei designati. Tuttavia tale intervento viene posto in atto solo qualora le autorita' aeronautiche di tale Parte Contraente ritengano che una tariffa imposta o proposta per essere imposta risponda ad uno dei criteri indicati al precedente paragrafo 3 del presente articolo.
5. Le Parti Contraenti non adottano misure unilaterali per prevenire l'entrata in vigore o la vigenza di una tariffa imposta o proposta per essere imposta da un vettore aereo dell'altra Parte Contraente. Qualora una Parte Contraente ritenga che tale tariffa sia incoerente con le considerazioni di cui al precedente paragrafo 3 del presente Articolo, essa puo' richiedere una consultazione e notificare all'altra Parte Contraente le motivazioni di tale insoddisfazione. Le consultazioni avranno luogo entro quattordici (14) giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di un accordo reciproco la tariffa entra o rimane in vigore.


Accordo-art. 14

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Art. 14

Comma 1


ARTICOLO 14 - CONVERSIONE E TRASFERIMENTO DELLE ENTRATE

1. Ciascuna Parte Contraente consente ai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente i servizi aerei in valuta domestica e/o in valuta convertibile, ivi inclusi i servizi supplementari resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti di altri vettori, sia direttamente che per il tramite di agenti.
2. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente sono liberi di effettuare il trasferimento all'estero degli incassi al netto delle spese ottenuti dalla vendita di servizi di trasporto per passeggeri, merci e posta, compresi i relativi interessi bancari senza alcun ritardo o limite e nel rispetto delle regole procedurali dell'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente garantisce ai vettori designati dell'altra Parte Contraente l'esecuzione dei trasferimenti in valuta liberamente convertibile entro un massimo di trenta (30) giorni dalla data della richiesta. A tali trasferimenti viene applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita. I trasferimenti vengono effettuati sulla base di un tasso di cambio ufficiale o, in assenza di un tasso di cambio ufficiale, al tasso di cambio prevalente sul mercato dei cambi per i pagamenti correnti.
4. I privilegi specificati ai paragrafi precedenti sono concessi esclusivamente a condizione di stretta reciprocita'. Qualora una Parte Contraente imponga limitazioni o ritardi ai trasferimenti dei vettori designati dell'altra Parte Contraente, quest'ultima ha la facolta' di sospendere l'esercizio da parte dei vettori designati della prima Parte Contraente dei diritti specificati ai precedenti paragrafi 2 e 3 del presente Articolo.
5. Laddove il sistema di pagamento tra le Parti sia disciplinato da uno specifico accordo, detto accordo prevale.


Accordo-art. 15

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Art. 15

Comma 1


ARTICOLO 15 - PRINCIPI CHE REGOLANO LA CAPACITA'
E L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ai vettori designati di ciascuna Parte Contraente vengono garantite pari ed eque opportunita' di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei di ciascuna Parte Contraente tengono in considerazione gli interessi dei vettori aerei dell'altra Parte Contraente in modo tale da non interferire indebitamente sui servizi offerti da quest'ultima su tutte o parte delle stesse rotte.
3. I servizi concordati offerti dai vettori designati di ciascuna Parte Contraente sono strettamente correlati alle esigenze di trasporto dell'utenza sulle rotte specificate ed hanno l'obiettivo primario di offrire, ad un adeguato fattore di carico, la capacita' idonea a soddisfare le richieste attuali e ragionevolmente attese di trasporto passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.
4. I vettori designati di una Parte Contraente sottopone all'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente le tabelle di volo e le informazioni sul tipo di aeromobile che verra' utilizzato, ameno trenta (30) giorni prima ciascuna stagione summer o winter. La stessa procedura si applica a modifiche successive.


Accordo-art. 16

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Art. 16

Comma 1


ARTICOLO 16 - RAPPRESENTANZA DEI VETTORI AEREI

1. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente, a condizione di reciprocita' e ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, mantengono sul territorio dell'altra Parte Contraente personale dirigenziale, commerciale e tecnico ed altro personale operativo e specialistico necessario per l'esercizio dei servizi autorizzati.
2. Il personale di rappresentanza specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, a condizione di reciprocita', si conforma alle leggi e ai regolamenti disciplinanti l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente che concede, entro un ragionevole periodo di tempo, le autorizzazioni richieste per il rilascio al suddetto personale del permesso di lavoro, del visto e degli altri documenti.
3. Il vettore aereo designato ha facolta' di decidere se operare tramite proprio personale o acquistare servizi di un'altra organizzazione, societa' o impresa che operi nel territorio dell'altra Parte Contraente e che sia autorizzata a prestare tali servizi nel territorio di detta Parte Contraente.
4. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio dell'altra Parte Contraente e' consentito subordinatamente al rilascio di una autorizzazione delle autorita' competenti.


Accordo-art. 17

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Art. 17

Comma 1


ARTICOLO 17 - ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING)

Fatte salve le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "self handling") o, a sua scelta, la possibilita' di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "self-handling" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avra' diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di self-handling e ground-handling offerti da uno o piu' fornitori.


Accordo-art. 18

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Art. 18

Comma 1


ARTICOLO 18 - SISTEMA DI PRENOTAZIONE COMPUTERIZZATO

1. I fornitori dei sistemi di prenotazione computerizzata (di seguito CRS) operanti nel territorio di una Parte Contraente hanno facolta' di portare, mantenere e rendere liberamente disponibili i propri CRS alle agenzie di viaggio o compagnie di viaggio la cui attivita' principale sia la distribuzione di prodotti correlati al viaggio nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che i CRS rispettino tutti i requisiti normativi dell'altra Parte Contraente.
2. Le Parti Contraenti annullano ogni requisito vigente che possa limitare il libero accesso dei CRS di una Parte Contraente al mercato dell'altra Parte Contraente o in altro modo ne limiti la concorrenza. Le Parti Contraenti si astengono dall'adottare tali requisiti in futuro.
3. Le Parti Contraenti, ciascuna nel proprio territorio, non impongono o consentono che siano imposti ai fornitori di CRS dell'altra Parte Contraente requisiti alla presentazione dei CRS diversi da quelli imposti ai propri fornitori di CRS o a qualsiasi altro CRS presente sul proprio mercato. Le Parti Contraenti non impediscono la conclusione di accordi tra fornitori di CRS, loro fornitori e loro sottoscrittori in relazione allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio e che facilitano la presentazione di informazioni generali e incontrovertibili ai consumatori, o l'ottenimento di requisiti normativi su presentazioni neutre.
4. I proprietari e operatori dei CRS di una Parte Contraente che ottemperano agli eventuali requisiti normativi dell'altra Parte Contraente hanno le stesse opportunita' di possedere CRS nel territorio dell'altra Parte Contraente dei proprietari ed operatori di qualunque altro CRS che operi sul mercato di tale Parte Contraente.


Accordo-art. 19

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Art. 19

Comma 1


ARTICOLO 19 - ACCORDI DI COOPERAZIONE

Gli accordi di cooperazione sono disciplinati in linea con le disposizioni stabilite all'Annesso II del presente Accordo. Le modifiche possono essere concordate direttamente in forma scritta tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti.


Accordo-art. 20

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Art. 20

Comma 1


ARTICOLO 20 - STATISTICHE

Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate e presentate dai vettori aerei designati alle proprie autorita' aeronautiche - relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sara' oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.


Accordo-art. 21

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Art. 21

Comma 1


ARTICOLO 21 - CONSULTAZIONI ED EMENDAMENTI

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti effettuano consultazioni, di tanto in tanto, allo scopo di garantire l'esecuzione e il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi Annessi.
2. Nel caso in cui una Parte Contraente consideri auspicabile modificare disposizioni del presente Accordo, in qualsiasi momento puo' proporre tali modificazioni per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tale modifica proposta possono avvenire sia verbalmente che in forma scritta e debbono, salvo diverso accordo, avere inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sia stata ricevuta da una delle Parti Contraenti.
3. Tutte le modificazioni al presente Accordo secondo quanto disposto al paragrafo 2 del presente Articolo entrano in vigore a mezzo di uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.
4. In deroga alle disposizioni del presente Articolo, modifiche alla tabella delle rotte (Annesso I) e agli accordi di cooperazione (Annesso II) allegati al presente Accordo possono essere concordate in forma scritta tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti.


Accordo-art. 22

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Art. 22

Comma 1


ARTICOLO 22 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato.
2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.


Accordo-art. 23

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Art. 23

Comma 1


ARTICOLO 23 - CONFORMITA' ALLE CONVENZIONI MULTILATERALI

Qualora una convenzione o un accordo multilaterale generale in materia di trasporto aereo entri in vigore per entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo e gli Annessi sono ritenuti conformemente emendati.


Accordo-art. 24

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Art. 24

Comma 1


ARTICOLO 24 - RECESSO

Ciascuna Parte Contraente ha facolta', in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte Contraente la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovra' essere inviata simultaneamente all'ICAO. In tal caso il presente accordo cessera' di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune accordo prima dello scadere di questo termine. Qualora l'altra Parte Contraente non attesti di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica ad ICAO.


Accordo-art. 25

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Art. 25

Comma 1


ARTICOLO 25 - REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, gli Annessi, ed ogni successivo emendamento sono registrati presso l'ICAO.


Accordo-art. 26

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Art. 26

Comma 1


ARTICOLO 26 - ENTRATA IN VIGORE

Le Parti notificano reciprocamente, tramite canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure legali interne previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dalla data dell'ultima notifica.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kigali, il 20 agosto 2018, in due originali in lingua inglese.

Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica del Ruanda


Accordo-Annesso I

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Comma 1


ANNESSO I

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana:





Punti di partenza




Punti intermedi




Punti in Italia




Punti oltre






Punti in Italia




Tutti i punti




Kigali ed altri punti da scegliere liberamente




Tutti i punti





Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Ruanda:





Punti di partenza




Punti intermedi




Punti nella Repubblica Italiana




Punti oltre






Punti in Ruanda




Tutti i punti




Roma, Milano e due punti da scegliere liberamente




Tutti i punti





Note:
1. I vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli, omettere lo scalo nei punti sopraindicati, a condizione che i servizi abbiano origine o destinazione all'interno dei rispettivi territori.
2. I punti intermedi, i punti oltre o i punti nel territorio dell'altra Parte Contraente possono essere operati senza limiti direzionali o geografici.
3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta liberta'. I diritti di traffico di quinta liberta' possono essere concessi sulla base di accordi tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.
4. Non e' consentito il cabotaggio.
5. Sono consentiti diritti di scalo


Accordo-Annesso II

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Comma 1


ANNESSO II

ACCORDI DI COOPERAZIONE

1. I vettori aerei designati in possesso delle idonee autorizzazioni ad esercitare i servizi concordati possono operare gli stessi sulle rotte specificate, senza alcun vincolo geografico o direzionale, via tutti i punti, utilizzando anche aeromobili in locazione registrati in paesi terzi.
2. Nell'esercizio o nell'offerta di servizi ai sensi del presente Accordo, i vettori aerei designati di una Parte Contraente possono concludere accordi di cooperazione di marketing come accordi di blocked space o di code-sharing con:
a) uno o piu' vettori aerei delle Parti Contraenti; e
b) uno o piu' vettori aerei di un paese terzo, e
c) un operatore di trasporto di superficie (terra o mare);
a condizione che (i) il vettore che opera i servizi (operating carrier) detenga gli idonei diritti di traffico e (ii) i vettori che vendono i servizi (marketing carriers) detengano gli idonei diritti di rotta nell'ambito delle pertinenti disposizioni bilaterali e (iii) gli accordi siano conformi ai requisiti in materia di sicurezza e concorrenza normalmente applicati a tali accordi.
3. Ciascun vettore aereo che abbia concluso accordi di code sharing ai sensi del presente paragrafo deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, rendere chiaro all'acquirente al momento della vendita quale vettore aereo operera' effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale vettore aereo o vettori aerei l'acquirente stia stipulando una relazione contrattuale.
4. Ogni frequenza operata ai sensi di accordi di code sharing viene calcolata come frequenza del vettore che opera il servizio.
5. Nell'operare i servizi concordati, i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno la facolta' di cambiare in uno o piu' punti sulle rotte specificate, utilizzando codici di volo uguali o diversi sui settori interessati.
6. I vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente hanno la facolta' di impiegare, in connessione con il trasporto aereo di passeggeri e merci, ogni trasporto intermodale avente origine o destinazione in un punto nel territorio dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi applicabili e dei regolamenti in vigore.