Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.