1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della convenzione, come modificato dall'articolo 1 del protocollo, e all'articolo 2 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.