Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 34 della Convenzione stessa.