1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza, relativo alla riduzione di emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento, fatto a Helsinki l'8 luglio 1985.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', saranno emanate le direttive generali ed i criteri da adottarsi per il perseguimento degli obiettivi individuati dal protocollo di cui all'articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.