Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 della convenzione stessa.