Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, dopo le parole: "operazioni di sminamento" sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse".
Art. 4
#Comma 1
All'articolo 5, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, le parole da: "diecimila unita'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".
Art. 5
#Comma 1
E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.
Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.
Art. 6
#Comma 1
I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altra localita' ove cio' si renda necessario per la loro custodia.
Art. 7
#Comma 1
Il Ministero della difesa e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministro degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonche', a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.
Art. 8
#Comma 1
I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nel luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno.
Art. 9
#Comma 1
Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Art. 10
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.