Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo cambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto nello scambio di lettere stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.