1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunita' europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo e dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione suddetta.
Art. 4
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.