Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni,. fatta a Londra il 30 novembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione medesima.
Art. 3
#Comma 1
Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unita' disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.