LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.

Numero 465 Anno 1998 GU 11.01.1999 Codice 099G0012

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.