LEGGE

Legge 407/1974 - Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecu

Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecu

Numero 407 Anno 1974 GU 03.09.1974 Codice 074U0407

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;407

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST):
a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11);
b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4);
c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas" (azioni numeri 50, 51 e 52);
d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53);
e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche Sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61 a);
f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b);
g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di depurazione" (azione n. 68).


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 16 dell'accordo sub a), all'articolo 17 dell'accordo sub b), all'articolo 15 dell'accordo sub c), all'articolo 15 dell'accordo sub d), all'articolo 15 dell'accordo sub e), all'articolo 15 dell'accordo sub f), all'articolo 15 dell'accordo sub g).
La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, e' valutata in L. 1.614.998.750.


Art. 3

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Comma 1

E' autorizzata la spesa di L. 49.970.000 relativa al finanziamento di uno "Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei" da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 33".


Art. 4

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Comma 1

((La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione numero 70", e' valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80)).


Art. 5

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Comma 1

E' autorizzata la spesa di L. 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 12".


Art. 6

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Comma 1

((La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000)). All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsto nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede:
quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.


Art. 7

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Comma 1

I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.