Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1980 sul cacao, con allegati, adottato a Ginevra il 19 novembre 1980.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 66 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 60 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.