Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.