LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica itali

Numero 113 Anno 2019 GU 16.10.2019 Codice 19G00120

urn:nir:stato:legge:2019-09-25;113

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19, e' autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere dall'anno 2021.


Per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3 dell'Annesso, e' autorizzata la spesa di 610.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall'anno 2021.


Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e degli articoli 5, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' del paragrafo 2.2.3 dell'Annesso all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e agli articoli 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.