1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della convenzione e' esclusa l'applicazione della procedura prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della convenzione stessa.
Art. 4
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.