LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo del

Numero 196 Anno 2017 GU 22.12.2017 Codice 17G00215

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).


Art. 3

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Comma 1

Partecipazione alla societa' per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.


Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della societa' per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima societa'.


Art. 4

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.042.751 per l'anno 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si provvede con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.