LEGGE

Legge 87/1998 - Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te a

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te a

Numero 87 Anno 1998 GU 10.04.1998 Codice 098G0135

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' au torizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.