LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. (17G00192)

Numero 180 Anno 2017 GU 15.12.2017 Codice 17G00192

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;180

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.