1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71a sessione della Conferenza generale dei rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione OIL n. 160 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del consiglio dei MinistriANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI