Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;
b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.
Art. 4
#Comma 1
Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali e' assicurata la reciprocita', con effetto dal 1 gennaio 1963.
Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.