Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo, con protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 25 dell'accordo stesso.