Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 12 gennaio 1981, nonche' lo scambio di note effettuato a New Delhi il 29 febbraio 1984.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 dell'accordo.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.