Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969 fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili gia' appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale delle note stesse.
Art. 3
#Comma 1
La somma di dinari jugoslavi 600.000, corrispondenti a lire 25.200.000, che, ai sensi dello scambio di note di cui al precedente articolo 1, sara' messa a disposizione dal Governo jugoslavo, sara' utilizzata ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1969, n. 1024, riguardante il finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero.