LEGGE

Legge 369/1988 - Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

Ratifica ed esecuzione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

Numero 369 Anno 1988 GU 29.08.1988 Codice 088G0386

urn:nir:stato:legge:1988-07-27;369

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di coooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII del trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile".


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.