Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle convenzioni stesse.