1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' ed il protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei protocolli stessi.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.