LEGGE

Legge 395/1975 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.

Numero 395 Anno 1975 GU 23.08.1975 Codice 075U0395

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 67 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

E' autorizzata la spesa derivante dalla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.


Art. 4

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975, valutato in lire 35 milioni, si provvede quanto a L. 17.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a L. 17.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.