Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella citta' militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.