LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

Numero 15 Anno 2001 GU 20.02.2001 Codice 001G0059

urn:nir:stato:legge:2001-02-02;15

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo.


Art. 3

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.581 per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.